IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990,
con il quale, ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'art.  9  della
citata  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sono  stati  variati, a
decorrere  dal  1   luglio   1990,   i   minimi   di   garanzia   per
l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti  di  cui  alla
tabella A allegata alla stessa legge n. 990/1969;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991);
  Visto, in particolare, l'art. 30 della predetta legge n. 142/1992;
  Vista    la    deliberazione    22   aprile   1992   del   Comitato
interministeriale dei prezzi con la quale sono state determinate, per
i vari settori di rischio, le tariffe dei premi  per  l'assicurazione
della  responsabilita'  civile  dei veicoli a motore e dei natanti da
applicarsi dal 1  maggio 1992 al 30 aprile 1993;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
  A   decorrere   dal  1   maggio  1993  i  minimi  di  garanzia  per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabiliti
per cascun sinistro, indipendentemente dal  numero  delle  vittime  o
dalla natura dei danni, per somme non inferiori alle seguenti:
    a)  per i veicoli del settore I (autovetture in servizio privato,
autovetture  da  noleggio  con   conducente)   e   del   settore   II
(autotassametri): L. 1.500.000.000;
    b) per i veicoli del settore III (autobus): lire 5.000.000.000;
    c)  per i veicoli del settore IV (veicoli per trasporto di cose):
L. 1.500.000.000;
    d) per i veicoli del settore V (ciclomotori e motoveicoli ad  uso
privato): L. 1.500.000.000;
    e) per i veicoli del settore VI (macchine operatrici e carrelli):
L. 1.500.000.000;
    f)  per  i  veicoli  del  settore  VII  (macchine  agricole):  L.
1.500.000.000;
    g) per i natanti ad uso privato o  adibiti  alla  navigazione  da
diporto: L. 1.500.000.000;
    h)  per  i  natanti  adibiti  a servizio pubblico di trasporto di
persone: L. 2.500.000.000;
    i) per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore  e  di
natanti: L. 5.000.000.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblia italiana.
   Dato a Roma, addi' 19 aprile 1993
                              SCALFARO
                                    GUARINO, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1993
Registro n. 5 Industria, foglio n. 399