IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono stati variati, a decorrere dal 1 luglio 1990, i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A allegata alla stessa legge n. 990/1969; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991); Visto, in particolare, l'art. 30 della predetta legge n. 142/1992; Vista la deliberazione 22 aprile 1992 del Comitato interministeriale dei prezzi con la quale sono state determinate, per i vari settori di rischio, le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: A decorrere dal 1 maggio 1993 i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabiliti per cascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, per somme non inferiori alle seguenti: a) per i veicoli del settore I (autovetture in servizio privato, autovetture da noleggio con conducente) e del settore II (autotassametri): L. 1.500.000.000; b) per i veicoli del settore III (autobus): lire 5.000.000.000; c) per i veicoli del settore IV (veicoli per trasporto di cose): L. 1.500.000.000; d) per i veicoli del settore V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato): L. 1.500.000.000; e) per i veicoli del settore VI (macchine operatrici e carrelli): L. 1.500.000.000; f) per i veicoli del settore VII (macchine agricole): L. 1.500.000.000; g) per i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto: L. 1.500.000.000; h) per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone: L. 2.500.000.000; i) per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti: L. 5.000.000.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana. Dato a Roma, addi' 19 aprile 1993 SCALFARO GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1993 Registro n. 5 Industria, foglio n. 399